Art. 626 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 626 c.p.p. (Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale)
1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perchè dia i provvedimenti occorrenti.