Art. 624 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 16:59 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 624 c.p. (Furto)
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.