Art. 62-bis DLT 82-2005: differenze tra le versioni
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− | {{Articolo|Art. 62-bis DLT 82-2005 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)|1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.<br /><br />[[Art. 62 DLT 82-2005|* vai all'articolo precedente: Art. 62 DLT 82-2005 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR)]]<br />[[Art. 62-ter DLT 82-2005|* vai all'articolo successivo: Art. 62-ter DLT 82-2005 (Anagrafe nazionale degli assistiti)]] | + | {{Articolo |
+ | |1=Art. 62-bis DLT 82-2005 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) | ||
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Versione delle 18:42, 7 mag 2014
Art. 62-bis DLT 82-2005 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.
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