Art. 61 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Versione del 14 nov 2014 alle 20:32 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Legge Fallimentare)
Art. 61 RD 267-1942 (Creditore di più coobbligati solidali)
Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.