Art. 61 DLT 82-2005
Da Diritto Pratico.
Versione del 15 ott 2013 alle 17:32 di Claudio (Discussione | contributi) (Codice amministrazione digitale)
Art. 61 DLT 82-2005 (Delocalizzazione dei registri informatici)
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.
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