Art. 611 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 611 c.p. (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.