Art. 610 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 18:02 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 610 c.p. (Violenza privata)
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.