Art. 610 c.p.

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Art. 610 c.p. (Violenza privata) approfondisci

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 18:02