Art. 5 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Versione del 14 nov 2014 alle 20:32 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Legge Fallimentare)
Art. 5 RD 267-1942 (Stato d'insolvenza)
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.