Art. 599 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:05 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 599 c.p. (Ritorsione e provocazione)
Nei casi preveduti dall'articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute.