Art. 58 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 58 DLT 58-1998 (Succursali di imprese di investimento estere)
1. Quando a una impresa di investimento comunitaria o a una società di gestione armonizzata sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di imprese di investimento extracomunitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.
* vai all'articolo precedente: Art. 57 DLT 58-1998 (Liquidazione coatta amministrativa)
* vai all'articolo successivo: Art. 59 DLT 58-1998 (Sistemi d'indennizzo)