Art. 583-ter c.p.

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Art. 583-ter c.p. (Pena accessoria) approfondisci

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 18:15