Art. 57 c.p.

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Art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) approfondisci

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 17:15