Art. 57 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
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− | |rubrica=Art. 57 DLT 82-2005 ( | + | |rubrica=Art. 57 DLT 82-2005 (Moduli e formulari) |
− | |articolo= | + | |articolo=[1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. <br />2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. ]<br /> |
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− | |prec_rubrica=Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado | + | |prec_rubrica=Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado |
|successiva=Art. 57-bis DLT 82-2005 | |successiva=Art. 57-bis DLT 82-2005 | ||
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Versione attuale delle 17:23, 15 ott 2014
Art. 57 DLT 82-2005 (Moduli e formulari)
[1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. ]