Art. 577 c.p.

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Art. 577 c.p. (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) approfondisci

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:
1. contro l'ascendente o il discendente ;
2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso ;
3. con premeditazione;
4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.
La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 17:12