Art. 57-bis DLT 82-2005

Da Diritto Pratico.
Versione del 15 ott 2013 alle 16:28 di Claudio (Discussione | contributi) (Codice amministrazione digitale)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

Hai un sito Joomla! o Wordpress?

Scarica il plugin per l'individuazione automatica dei riferimenti normativi

Art. 57-bis DLT 82-2005 (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) approfondisci

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

* vai all'articolo precedente: Art. 57 DLT 82-2005 (Moduli e formulari)
* vai all'articolo successivo: Art. 58 DLT 82-2005 (Modalità della fruibilità del dato)

Puoi modificare, integrare, correggere e aggiornare questa pagina inserendo note, commenti, giurisprudenza, link ad approfondimenti e articoli. Se non sai come fare consulta le pagine di aiuto o chiedi supporto sul forum.