Art. 55 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Adeguamento nuovo template normativa) |
(Adeguamento nuovo template normativa) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
|articolo=1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.<br />2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.<br /> | |articolo=1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.<br />2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.<br /> | ||
|precedente=Art. 54 DLT 82-2005 | |precedente=Art. 54 DLT 82-2005 | ||
− | |prec_rubrica= | + | |prec_rubrica=Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni |
|successiva=Art. 56 DLT 82-2005 | |successiva=Art. 56 DLT 82-2005 | ||
− | |succ_rubrica= | + | |succ_rubrica=Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado |
|provvedimento=DLT 82-2005 | |provvedimento=DLT 82-2005 | ||
|descrizione_provvedimento=Codice dell'Amministrazione Digitale | |descrizione_provvedimento=Codice dell'Amministrazione Digitale | ||
}} | }} |
Versione delle 17:55, 8 mag 2014
Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.