Art. 55 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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|rubrica=Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo) | |rubrica=Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo) | ||
− | |articolo=1. | + | |articolo=1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pu� pubblicare su sito<br />telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonch� i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformit� con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pu� inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonch� i massimari elaborati da organi di giurisdizione.<br />2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono<br />individuate le modalit� di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.<br /> |
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Versione delle 19:49, 16 lug 2014
Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pu� pubblicare su sito
telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonch� i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformit� con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri pu� inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonch� i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuate le modalit� di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.