Art. 55 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
(DLT 82-2005) |
(Aggiornamento CAD) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
− | | | + | |rubrica=Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo) |
− | | | + | |articolo=1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.<br />2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.<br /><br />[[Art. 54 DLT 82-2005|* vai all'articolo precedente: Art. 54 DLT 82-2005 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)]]<br />[[Art. 56 DLT 82-2005|* vai all'articolo successivo: Art. 56 DLT 82-2005 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado)]][[category:DLT 82-2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)]] |
}} | }} |
Versione delle 16:03, 8 mag 2014
Art. 55 DLT 82-2005 (Consultazione delle iniziative normative del Governo)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
* vai all'articolo precedente: Art. 54 DLT 82-2005 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)
* vai all'articolo successivo: Art. 56 DLT 82-2005 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado)
[[Categoria:{{{provvedimento}}} ({{{descrizione_provvedimento}}})]]