Art. 532 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:13 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 532 c.p. (Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella)
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà].