Art. 527 c.p.p.: differenze tra le versioni
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+ | |precedente=Art. 526 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Prove utilizzabili ai fini della deliberazione | ||
+ | |successiva=Art. 528 c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Lettura del verbale in camera di consiglio | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione attuale delle 13:07, 16 lug 2014
Art. 527 c.p.p. (Deliberazione collegiale)
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonchè quelle relative alla responsabilità civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.