Art. 522 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 521 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 523 c.p.

Art. 522 c.p. (Ratto a fine di matrimonio) approfondisci

.
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni .]