Art. 522 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 522 c.p. (Ratto a fine di matrimonio)
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Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni .]