Art. 520 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 18:15 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 520 c.p. (Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale)
, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette .]