Art. 514 c.p.p.

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Art. 514 c.p.p. (Letture vietate) approfondisci

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare, a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499 comma 5.

* vai all'articolo precedente: Art. 513 c.p.p. (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare)
* vai all'articolo successivo: Art. 515 c.p.p. (Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento)

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