Art. 50 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:00 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 50 c.p. (Consenso dell'avente diritto)
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.