Art. 504 c.p.

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Art. 504 c.p. (Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero) approfondisci

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 17:06