Art. 502 c.p.p.
Art. 502 c.p.p. (Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici)
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.
* vai all'articolo precedente: Art. 501 c.p.p. (Esame dei periti e dei consulenti tecnici)
* vai all'articolo successivo: Art. 503 c.p.p. (Esame delle parti private)