Art. 502 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Importazione CSV) |
(Aggiornamento cpp) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
+ | |rubrica=Art. 502 c.p.p. (Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici) | ||
+ | |articolo=1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.<br />2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.<br /> | ||
+ | |precedente=Art. 501 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Esame dei periti e dei consulenti tecnici | ||
+ | |successiva=Art. 503 c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Esame delle parti private | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 12:36, 16 lug 2014
Art. 502 c.p.p. (Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici)
1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.