Art. 500 c.p.

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Art. 500 c.p. (Diffusione di una malattia delle piante o degli animali) approfondisci

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.


Ultima modifica il 1 ago 2014 alle 17:15