Art. 4 DLT 82-2005
Da Diritto Pratico.
Versione del 15 ott 2013 alle 17:32 di Claudio (Discussione | contributi) (Codice amministrazione digitale)
Art. 4 DLT 82-2005 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
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