Art. 496 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 496 c.p.p. (Ordine nell'assunzione delle prove)
1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.
2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.
* vai all'articolo precedente: Art. 495 c.p.p. (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova)
* vai all'articolo successivo: Art. 497 c.p.p. (Atti preliminari all'esame dei testimoni)