Art. 493-bis c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 18:08 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 493-bis c.p. (Casi di perseguibilità a querela)
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.