Art. 491-bis c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 491 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 492 c.p.

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) approfondisci

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.