Art. 481 c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 481 c.p.p. (Contenuto del verbale)|1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.<br/> 2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.<br/><br />[[Art. 480 c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 480 c.p.p. (Verbale di udienza)]]<br />[[Art. 482 c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 482 c.p.p. (Diritto delle parti in ordine alla documentazione)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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Versione delle 12:43, 16 lug 2014

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Art. 481 c.p.p. (Contenuto del verbale) approfondisci

1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori.
2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.