Art. 451 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:10 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 451 c.p. (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.