Art. 448 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 448 c.p.p. (Provvedimenti del giudice)
2. In caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.
3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578.