Art. 434 c.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 433 c.p. vai all'articolo successivo: Art. 435 c.p.

Art. 434 c.p. (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) approfondisci

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.