Art. 423-bis c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:11 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 423-bis c.p. (Incendio boschivo)
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.