Art. 40 L 247-2012
Da Diritto Pratico.
Versione del 7 apr 2014 alle 08:37 di Claudio (Discussione | contributi) (Legge professionale forense)
Art. 40 L 247-2012 (Accordi tra università e ordini forensi)
1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
* vai all'articolo precedente: Art. 39 L 247-2012 (Congresso nazionale forense)
* vai all'articolo successivo: Art. 41 L 247-2012 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)