Art. 3 DLT 231-2007: differenze tra le versioni
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+ | |precedente=Art. 2 DLT 231-2007 | ||
+ | |prec_rubrica=Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto | ||
+ | |successiva=Art. 4 DLT 231-2007 | ||
+ | |succ_rubrica=Rapporti con il diritto comunitario | ||
+ | |provvedimento=DLT 231-2007 | ||
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Versione attuale delle 18:47, 21 lug 2014
Art. 3 DLT 231-2007 (Principi generali)
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale.
2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.