Art. 391-septies c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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|rubrica=Art. 391-septies c.p.p. (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico) | |rubrica=Art. 391-septies c.p.p. (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico) | ||
− | |articolo=2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.<br />3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.<br /> | + | |articolo=1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.<br />2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.<br />3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.<br /> |
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Versione attuale delle 18:49, 16 lug 2014
Art. 391-septies c.p.p. (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico)
1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.