Art. 391-septies c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Importazione CSV) |
(Aggiornamento cpp) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
+ | |rubrica=Art. 391-septies c.p.p. (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico) | ||
+ | |articolo=2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.<br />3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.<br /> | ||
+ | |precedente=Art. 391-sexies c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Accesso ai luoghi e documentazione | ||
+ | |successiva=Art. 391-octies c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Fascicolo del difensore | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
+ | }} |
Versione delle 13:00, 16 lug 2014
Art. 391-septies c.p.p. (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico)
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.