Art. 387 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 387 c.p.p. (Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari)
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.
* vai all'articolo precedente: Art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)
* vai all'articolo successivo: Art. 388 c.p.p. (Interrogatorio dell'arrestato o del fermato)