Art. 379 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 379 c.p.p. (Determinazione della pena)
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.
* vai all'articolo precedente: Art. 378 c.p.p. (Poteri coercitivi del pubblico ministero)
* vai all'articolo successivo: Art. 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza)