Art. 378 c.p.p.
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Art. 378 c.p.p. (Poteri coercitivi del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.
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1
Art. 378 c.p.p. (Poteri coercitivi del pubblico ministero)
Categoria
:
C.p.p. (Codice di Procedura Penale)
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