Art. 378 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 378 c.p.p. (Poteri coercitivi del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.
* vai all'articolo precedente: Art. 377 c.p.p. (Citazioni di persone informate sui fatti)
* vai all'articolo successivo: Art. 379 c.p.p. (Determinazione della pena)