Art. 371 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:09 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 371 c.p. (Falso giuramento della parte)
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.