Art. 367 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 367 c.p.p. (Memorie e richieste dei difensori)
1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.
* vai all'articolo precedente: Art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori)
* vai all'articolo successivo: Art. 368 c.p.p. (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro)