Art. 366 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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+ | |rubrica=Art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) | ||
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+ | |prec_rubrica=Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso | ||
+ | |successiva=Art. 367 c.p.p. | ||
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+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione delle 12:51, 16 lug 2014
Art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori)
1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia .