Art. 365 c.p.p.

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Art. 365 c.p.p. (Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso) approfondisci

1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

* vai all'articolo precedente: Art. 364 c.p.p. (Nomina e assistenza del difensore)
* vai all'articolo successivo: Art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori)

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